Art. 7.
(Rendicontazione dei costi).

      1. Entro due mesi dall'avvenuto collaudo delle opere, la società concessionaria presenta all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.
      2. Il rendiconto è approvato, entro due mesi dalla sua presentazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.